Sez. 3, Sentenza n. 3464 del 22/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168683 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*
Il reato di costruzione abusiva è un reato permanente che cessa con l'ultimazione di lavori di costruzione, compresi quelli di rifinitura sino alla completa realizzazione del manufatto in tutte le sue parti; questi non possono farsi rientrare per analogia tra gli interventi di ordinaria manutenzione per i quali è escluso l'Obbligo di concessione da parte del sindaco, in quanto non concernono strutture esistenti e non sono effettuati al solo scopo di preservarle dalla usura del tempo e dagli eventi dell'uomo. (V mass n 159440, per quanto valga; (V mass n 166487, prima parte; (V mass n 163580; (V mass n 160325; (V mass n 159619; (V mass n 166029; (V mass n 164377).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)