Sez. 1, Ordinanza n. 19924 del 10/08/2017 (Rv. 645197 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Giudizio di impugnazione - Notifica alla parte personalmente ed al procuratore costituito in appello - In luogo diverso dal domicilio eletto - Nullità - Sanatoria del vizio ove la parte si costituisca - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notifica del ricorso alla parte personalmente e al procuratore costituito in appello, ma non nel domicilio eletto nel corso del giudizio, è idonea ad instaurare validamente il contraddittorio, sanando i vizi della notifica, se determina la costituzione in giudizio del destinatario della notifica a mezzo del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)