Sez. U, Sentenza n. 1885 del 21/04/1989 (Rv. 462540 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - DISTACCO PRESSO LE REGIONI - EMOLUMENTI MATURATI PRIMA DEL DISTACCO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - DISTACCO PRESSO LE REGIONI - EMOLUMENTI MATURATI PRIMA DEL DISTACCO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo al personale degli enti mutualistici distaccato presso le regioni ai sensi dell'art. 19 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modifiche, dalla legge 17 agosto 1974 n. 386), la pretesa dell'impiegato a conseguire un emolumento percepito prima del distacco e non corrispostogli dalla regione, trova fondamento immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e nel particolare svolgimento di questo attuatosi attraverso il distacco, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 5361/84, mass n 437070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 19, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)