Sez. U, Sentenza n. 5361 del 22/10/1984 (Rv. 437070 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA PROPOSTA DA UN MEDICO CONDOTTO ED UFFICIALE SANITARIO DEL COMUNE, A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE MUNICIPALE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO, CONCERNENTE IL CONSEGUIMENTO DEL RIMBORSO DAL COMUNE DELLE SOMME CHE AVREBBE PERCEPITO A TITOLO DI COMPENSI AGGIUNTIVI NELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DI DETTE FUNZIONI, NONCHÉ DELLE SOMME CHE AVREBBE PERCEPITO NELL'ESERCIZIO DELL'INCARICO DI MEDICO PROVINCIALE - DISTINTE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA PROPOSTA DA UN MEDICO CONDOTTO ED UFFICIALE SANITARIO DEL COMUNE, A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE MUNICIPALE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO, CONCERNENTE IL CONSEGUIMENTO DEL RIMBORSO DAL COMUNE DELLE SOMME CHE AVREBBE PERCEPITO A TITOLO DI COMPENSI AGGIUNTIVI NELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DI DETTE FUNZIONI, NONCHÉ DELLE SOMME CHE AVREBBE PERCEPITO NELL'ESERCIZIO DELL'INCARICO DI MEDICO PROVINCIALE - DISTINTE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda, con la quale un medico condotto ed ufficiale sanitario del comune, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della deliberazione municipale di collocamento a riposo, chieda, in aggiunta alla retribuzione arretrata già riconosciutagli in Sede di ricostruzione della carriera, di essere rimborsato dal comune delle somme che avrebbe ricevuto a titolo di compensi aggiuntivi nell'Esercizio effettivo delle suddette funzioni di medico condotto ed ufficiale sanitario, ancorché in relazione a prestazioni espletabili su richiesta dei privati o dell'amministrazione, nonché delle somme che avrebbe percepito nell'Esercizio dell'incarico di medico provinciale, revocatogli dalla regione per effetto di detto (illegittimo) collocamento a riposo, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quanto alla prima delle indicate richieste, che riguarda spettanze inerenti al rapporto di pubblico impiego con il comune, mentre, quanto alla seconda, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, traducendosi nella pretesa di risarcimento di un danno conseguenziale, discendente dalla pronuncia di annullamento del collocamento a riposo e non correlato al predetto rapporto d'impiego con il comune dato che le funzioni di medico condotto e di ufficiale sanitario non implicano necessariamente il conferimento da parte della regione delle funzioni di medico provinciale. (V 4422/78, mass n 394084).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)