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Sez. 2 - , Sentenza n. 7945 del 20/04/2020 (Rv. 657568 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | "Delegatio promittenti" e "delegatio solvendi" - Distinzione – Sindacabilità in sede di legittimità – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657568-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato; l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell'espressa testuale negazione dell'effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)