Sez. 5, Sentenza n. 806 del 14/12/1983 Ud. (dep. 31/01/1984) Rv. 162433 - 01
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AVVISO ALL'IMPUTATO - RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - PRESUNZIONE DI RICEZIONE - PROVA CONTRARIA - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AVVISO ALL'IMPUTATO - RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - PRESUNZIONE DI RICEZIONE - PROVA CONTRARIA - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*
La notificazione mediante deposito nella casa comunale si perfeziona alla data di ricezione della raccomandata che l'ufficiale giudiziario spedisce all'imputato; tale ricezione è presunta fino a prova contraria, da fornirsi dall'imputato. In Mancanza di tale prova, la notificazione deve ritenersi perfetta anche se l'avviso di ricevimento non si trovi agli Atti. (Conf mass n 158963 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)