Sez. 3, Sentenza n. 4360 del 14/02/1983 Ud. (dep. 12/05/1983) Rv. 158963 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ DI ALLEGAZIONE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA MANCATA O RITARDATA RICEZIONE - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ DI ALLEGAZIONE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA MANCATA O RITARDATA RICEZIONE - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*
La notificazione per deposito nella casa comunale nella Forma dell'art. 169, ult. Comma, cod. proc. pen. deve intendersi perfezionata non già per effetto della spedizione ma alla data e per effetto della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario. Tuttavia da ciò non consegue la necessità dell'allegazione agli Atti dell'avviso di ricevimento della lettera od altra consimile prova, al fine della verifica dell'avvenuta e tempestiva ricezione. Incombe, invece, all'imputato l'Onere di dimostrare di non aver ricevuto il plico raccomandato o di averlo ricevuto fuori dai termini per l'Esercizio dei suoi diritti. (V mass n 900036 contrasto già segnalato; (Conf mass n 148793; (Conf mass n 149579; (Conf mass n 150847; (Conf mass n 151217, ed ivi citate; (contra mass n 145159; (contra mass n 147477, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)