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Sez. 3, Sentenza n. 11391 del 17/11/1997 (Rv. 510015 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Massimale di polizza - Aumenti "ex lege" - Operatività immediata dei relativi D.P.R. ed inserzione automatica di clausole nel contratto di assicurazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510015-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria, i minimi di garanzia (cd. "massimali di polizza"), previsti dai relativi D.P.R. che, periodicamente, ne elevano l'ammontare, devono ritenersi immediatamente inderogabili a decorrere dalle date previsti nelle suddette disposizioni normative, con conseguente loro automatica inserzione, ex art. 1339 cod. civ., nei contratti assicurativi in corso, salvo restando il correlato diritto dell'assicuratore a farsi corrispondere un adeguato supplemento di premio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)