Sez. L, Sentenza n. 3665 del 30/05/1986 (Rv. 446562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA - DURATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA - DURATA.*
Le speciali provvidenze previste dal d.l. 28 agosto 1970 n. 622 in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia non sono cessate alla data del 31 dicembre 1972, secondo il disposto dell'art. 27 del d.l. stesso, giacché tale termine è stato riaperto con legge 12 dicembre 1973 n. 922 e poi ripetutamente prorogato con le leggi 18 luglio 1975 n. 356 e 19 maggio 1976 n. 326 fino all'entrata in vigore della normativa organica posta con la legge n. 763 del 26 dicembre 1981 n. 763. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda di un profugo diretta a conseguire l'assegno temporaneo di cui all'art. 18 d.l. n. 622 citato perché alla data del 31 dicembre 1972 quest'ultimo non aveva raggiunto l'età pensionabile, requisito che si era perfezionato successivamente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 763). (V 5547/85, mass n 422749).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/08/1970 num. 622 art. 18, Legge 19/10/1970 num. 744 CORTE COST., Legge 18/07/1975 num. 356 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 326 CORTE COST., Legge 26/12/1981 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)