Sez. 2, Sentenza n. 594 del 28/02/1972 (Rv. 356635 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURE RELATIVE A DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED A ERRORE DI DIRITTO - ACCERTAMENTO DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE ALLE VIOLAZIONE DI LEGGE - AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURE RELATIVE A DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED A ERRORE DI DIRITTO - ACCERTAMENTO DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE ALLE VIOLAZIONE DI LEGGE - AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*
In ipotesi che col ricorso per Cassazione siano stati denunciati sia il giudizio storico sia quello critico, ossia tanto il difetto di motivazione, quanto l'errore di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione che accerta il vizio logico, poiche non inibisce al giudice di rinvio una identica ricostruzione del fatto, emendata dai vizi logici e dalle lacune di indagine rilevati, va estesa alle violazioni di legge denunciate. In tali casi, il principio di diritto affermato concretera un operante vincolo per il giudice di rinvio, a norma dell'art 384 cod proc civ, nei limiti in cui sara riferibile al nuovo giudizio di fatto, cioe soltanto nella ipotesi che la fattispecie ravvisata dal giudice di rinvio restera sostanzialmente identica a quella individuata nella sentenza annullata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)