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Sez. 1, Sentenza n. 11473 del 20/11/1993 (Rv. 484418 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - Esclusione delle questioni relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie | Questione di valutazione estimativa - Nozione - Accertamento della congruità dell'ammontare del maggior reddito accertato nel caso concreto - Questione di valutazione estimativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484418-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - Esclusione delle questioni relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie

In materia di contenzioso tributario, costituiscono questioni di valutazione estimativa, la cui cognizione è preclusa alla Commissione tributaria centrale dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quelle che attengono all'esistenza o alla quantificazione del cespite o del reddito o, in genere, all'individuazione ed accertamento della base imponibile e dei presupposti oggettivi del tributo nella loro effettività ed entità materiale. Eccede, pertanto, i limiti dei suoi poteri di cognizione la Commissione Tributaria Centrale che, nell'accogliere l'impugnazione dell'ufficio, non si sia limitata ad affermare la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, ma abbia anche ritenuto congruo e giustificato l'ammontare del maggior reddito accertato nel caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)