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Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 26/03/1996 (Rv. 496577 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO | Competenza della Commissione Tributaria Centrale - Sussistenza - Limiti - Determinazione dell'I.N.V.I.M. - Esclusione delle spese incrementative esposte - Ricorso del contribuente - Accoglimento da parte della Commissione Tributaria Centrale - Riconoscimento del diritto alla deduzione sulla base della documentazione non contestata attestante l'esistenza delle spese anzidette - Eccedenza dai poteri di cognizione della commissione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496577-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO

La Commissione Tributaria Centrale è competente anche in ordine alle questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa, le quali, in sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od, in genere, della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Non eccede, pertanto, i limiti dei suoi poteri di cognizione la Commissione Tributaria Centrale che, nell'accogliere il ricorso del contribuente proposto avverso l'esclusione delle spese incrementative esposte nella determinazione dell'I.N.V.I.M., si sia limitata a rilevare che le stesse risultavano dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsiasi contestazione sul loro ammontare, dal momento che in tale decisione è ravvisabile la soluzione di una questione di diritto, effettuata sulla base di una situazione di fatto (riconoscimento del diritto alla deduzione, per effetto della documentazione ritualmente prodotta), con esclusione di ogni problema di valutazione estimativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)