Sez. 1, Sentenza n. 2666 del 26/03/1996 (Rv. 496567 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | In Campania e Basilicata del 1980 - Termini - Sospensione - Termine per la notifica di avvisi di accertamento ex art. 43, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
La proroga di fatto dei termini di prescrizione e di decadenza conseguente alla sospensione dei medesimi prevista per le regioni Basilicata e Campania dalla normativa relativa agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980 (art. 4 del D.L. 25 novembre 1980 n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 874 del 22 dicembre 1980, e art. 1 del D.L. 31 gennaio 1981 n. 11, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1980 n. 104) si applica a tutti i termini di prescrizione e di decadenza, qualsiasi materia essi riguardino, e quindi anche al termine di decadenza previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/11/1980 num. 776 art. 4, Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 31/01/1981 num. 11 art. 1, Legge 30/03/1980 num. 104, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)