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Sez. 3, Sentenza n. 12329 del 04/12/1997 (Rv. 510721 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | In Campania e Basilicata - Sospensione dei termini - Portata - Limiti - Termini di prescrizione - Scadenza del termine nei periodi espressamente contemplati - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510721-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

L'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980 n. 776 convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874 secondo cui nelle regioni della Basilicata e della Campania sono sospesi sino al 31 gennaio 1981 i termini prescrizionali e quelli processuali e sostanziali di decadenza limita la detta sospensione ai termini scadenti entro il periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 (30 giugno 1981 ex legge 104 del 1981 per determinate condizioni). Per conseguenza, il termine di prescrizione è soggetto a sospensione solo se abbia scadenza nei periodi espressamente contemplati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 30/03/1981 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)