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Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 06/07/1962 (Rv. 252778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTAMENTO DEL FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - INAMMISSIBILITA - DOMANDA, IN CITAZIONE, DELLA DECLARATORIA DI NULLITA DI LICENZIAMENTO E DELLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ARRETRATA - RICHIESTA, IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INDENNITA DI PREAVVISO E DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LICENZIAMENTO INGIURIOSO - PRECLUSIONE*
Stato
decisa il 1962-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252778-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTAMENTO DEL FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - INAMMISSIBILITA - DOMANDA, IN CITAZIONE, DELLA DECLARATORIA DI NULLITA DI LICENZIAMENTO E DELLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ARRETRATA - RICHIESTA, IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INDENNITA DI PREAVVISO E DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LICENZIAMENTO INGIURIOSO - PRECLUSIONE*

Il nuovo testo degli artt 183, 184 e 189 del vigente codice di rito, mentre consente alle parti, nel corso dell'intera fase istruttoria e non soltanto alla prima udienza di trattazione, di produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova, circoscrivesse l'ambito dello ius variandi unicamente alle modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni, sicche resta pur sempre inibita la proposizione di nuove istanze che, per il petitum e la causa petendi, non presentino alcun addentellato con la domanda originaria. Indubbiamente si versa in una ipotesi di vera e propria mutatio libelli, e non di semplice emendatio, quando si ha mutamento del fatto giuridico costitutivo del diritto controverso, e cioe della causa agendi proxima, che individua la specifica domanda giudiziale, a nulla rilevando quella remota concernente il rapporto giuridico fondamentale. (nella specie, il lavoratore licenziato, con l'atto di citazione, aveva chiesto che venisse dichiarata la nullita del licenziamento, con ordine di riammissione in servizio e condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le somme dovute quali stipendi ed emolumenti vari e relativi interessi. In Sede di precisazione delle conclusioni l'attore aveva in subordine chiesto, nell'ipotesi di ritenuta valida del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle indennita di preavviso ed anzianita, nonche al risarcimento dei danni per ingiuriosita del licenziamento. Detta nuova domanda e stata ritenuta inammissibile. (V 1877/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)