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Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 20/07/1989 (Rv. 463419 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DIRETTA IN VIA SURROGATORIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463419-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DIRETTA IN VIA SURROGATORIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio promosso per il risarcimento dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'evento dannoso, ancorché questo ultimo abbia chiamato in garanzia la società assicuratrice, è inammissibile in quanto nuova la domanda di pagamento diretto dello indennizzo assicurativo ex art. 1917, secondo comma, cod. civ., proposta in via surrogatoria dallo stesso danneggiato contro tale società, comportando detta pretesa (non fatta valere in precedenza direttamente nei confronti della società assicuratrice) una "mutatio libelli" anche relativamente al "petitum" ed alla "causa petendi", tendendo ad ottenere nei confronti della società assicuratrice non il risarcimento del danno, ma l'indennizzo da corrispondere all'assicurato, ed essendo fondata non sull'Obbligo del danneggiante-assicurato di risarcimento del danno, bensì sull'inerzia di detto soggetto a chiedere all'Assicurazione il pagamento diretto dell'indennizzo al terzo danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)