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Sez. L, Sentenza n. 17300 del 25/06/2008 (Rv. 604504 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | "Mutatio libelli" - Configurabilità - Fondamento del divieto - Attinenza al giudizio svolgentesi nei confronti dell'originario convenuto - Conseguenze - Chiamata in causa di altra parte - Domanda proposta nei confronti del chiamato - Modificazione della "causa petendi" nella permanenza del "petitum" originario - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento danni per omissione contributiva.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604504-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Il divieto di "mutatio libelli" - "mutatio" che si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, della quale innova l'oggetto, introducendo nel giudizio nuovi temi di indagine - trova la sua "ratio", segnatamente nel rito del lavoro, nella disciplina degli atti introduttivi del giudizio, fondata su esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo ed all'attuazione dei principi di immediatezza e concentrazione, al fine di consentire (alle parti ed al giudice) la costruzione (tendenzialmente irreversibile) del quadro della controversia e del corrispondente progetto istruttorio. Sicché detto divieto rileva, nei termini anzidetti, nel caso di continuità del giudizio che si svolga nei confronti del medesimo soggetto inizialmente convenuto, ma non già nell'ipotesi in cui, a seguito di chiamata in causa di un'altra parte, il giudizio di primo grado si svolga anche nei confronti di un altro soggetto, nei cui confronti, nella permanenza dell'originario "petitum", è possibile articolare diversamente la "causa petendi", determinandola in base alle stesse ragioni della chiamata, in quanto ciò, per un verso, è necessità processuale accertata dal giudice nel contesto originario della controversia e, per altro verso, non lede le esigenze difensive del chiamato, per il quale si tratta di un'iniziale "vocatio". Ne consegue che non sussiste la violazione del divieto di "mutatio libelli" nel caso in cui la domanda di risarcimento dei danni determinati dall'impossibilità di calcolare a fini pensionistici un periodo di attività lavorativa, in conseguenza del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, venga proposta nei confronti dell'Istituto previdenziale, chiamato in causa dal datore di lavoro a causa dell'omesso accredito di contributi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)