Sez. L, Sentenza n. 7119 del 16/05/2002 (Rv. 557626 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. introdotto con legge n. 420 del 1998 - Applicabilità ai processi in corso - Prima udienza di trattazione già tenuta al momento di entrata in vigore della legge - Eccepibilità o rilevabilità dell'incompetenza nella prima difesa o udienza successiva - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Con riguardo alle controversie pendenti al momento di entrata in vigore della legge n. 420 del 1998 (introduttiva dall'art. 30 bis cod. proc. civ., norma applicabile ai procedimenti in corso e prevedente una nuova disciplina della competenza territoriale per i procedimenti in cui siano parti magistrati esercenti nel medesimo distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per il procedimento), ove sia già stata tenuta la prima udienza di trattazione, il rilievo o l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base della nuova disciplina possono intervenire nella prima udienza o nella prima difesa successive all'entrata in vigore di detta legge, atteso che, se è vero che l'applicabilità di una norma sopravvenuta ai processi in corso non può incidere su preclusioni già verificatesi o segmenti processuali già conclusi, è anche vero che quando la nuova disciplina attribuisce rilievo ad un fatto il cui "accadimento" è collocabile temporalmente sotto due diversi regimi giuridici, tale fatto, per il segmento temporale in cui esso si "verifica" sotto il nuovo regime (che gli attribuisce un rilievo negatogli dalla disciplina precedente) è da considerarsi come fatto "sopravvenuto", con tutte le relative conseguenze in ordine al maturare di preclusioni e decadenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)