Sez. 3, Sentenza n. 2672 del 11/02/2004 (Rv. 570059 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza ex art.30 bis cod. proc. civ. - Natura inderogabile - Rilievo o eccezione di incompetenza - Momento preclusivo - Art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis del codice di rito, si configura come competenza territoriale inderogabile, senza, peraltro, che il rilievo o l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall'art.28 cod. proc. civ., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)