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Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/11/2011 (Rv. 620209 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Appello davanti alla commissione tributaria regionale - Proposto dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente locale - Notificazione del ricorso in appello a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620209-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva invece dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate perché curato non dall'ufficiale giudiziario bensì dal messo speciale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)