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Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 22/02/2013 (Rv. 626388 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA | Notificazione di atti processuali - Art. 16, comma quarto, d.lgs. n. 546 del 1992 - Messo notificatore equiparato al messo autorizzato - Applicazione dei principi generali relativi al perfezionamento della notificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626388-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

In tema di notificazioni degli atti processuali, l'art. 16, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel concedere all'ufficio o all'ente locale la facoltà di provvedere "alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria", equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell'incarico di notificazione svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell'amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario. (Nella specie, si è ritenuto che non può ricadere sull'Amministrazione finanziaria l'errore di indirizzo compiuto dal messo notificatore autorizzato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)