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Sez. 1, Sentenza n. 9492 del 11/08/1992 (Rv. 478518 - 01)

Commercio - Con l'estero - Importazioni - Diritti doganali | Non dovuti - Rimborsi - Interessi - Periodo antecedente e successivo al 12 giugno 1991 - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1992-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478518-01

Commercio - Con l'estero - Importazioni - Diritti doganali

Nella materia dei rimborsi di diritti doganali non dovuti, perché contrastanti con la normativa comunitaria, gli interessi sono dovuti dalla amministrazione nella misura stabilita dall'art. 1284 cod. civ. (ora modificato dall'art. 1 legge n. 353 del 1990) fino all'11 giugno 1991; a partire dal 12 giugno 1991 sono dovuti invece nella misura prevista dall'art. 93 del T.U. delle leggi doganali, come modificato dall'art. 25 della legge n. 9 del 1991, atteso che la nuova formulazione dell'art. 93, diversamente dalla precedente, comprende anche gli indebiti comunitari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93, Legge 09/01/1991 num. 9 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)