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Sez. U, Sentenza n. 5167 del 12/03/2004 (Rv. 571111 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Controversie - Giurisdizione - Devoluzione alle commissioni tributarie, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, già nel testo originario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571111-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui agli artt. 38 e segg. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le relative controversie (anche, come nella fattispecie, in materia di rimborso) rientrano nella giurisdizione - esclusiva - delle commissioni tributarie, già ai sensi del testo originario (avente efficacia dall'1 aprile 1996 ed applicabile "ratione temporis", prima della sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, al comma 1, lett. h, attribuiva alla giurisdizione di dette commissioni i tributi comunali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)