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Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 04/07/1962 (Rv. 252679 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1962-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252679-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Ai fini dell'esperimento del rimedio della revocazione, l'errore inteso come contrasto tra la realta obiettiva e quella ritenuta dal giudice, deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato una falsa percezione delle cose, uno sviamento dei sensi e della mente, onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioe dal semplice lapsus che da luogo a correzione della sentenza e sia dall'errore di giudizio per inesatta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360, n 5 cod proc civ. inoltre, il fatto erroneamente ammesso o escluso deve - a differenza di quanto si richiede a proposito dell'analogo motivo che legittima il ricorso per Cassazione - essere non controverso, ossia ammesso concordemente dalle parti anche soltanto per implicito, si da costituire il presupposto dell'errata decisione del giudice e non l'oggetto di un vero e proprio giudizio. La possibilita di un errore, come mezzo revocatorio, puo verificarsi anche quando il fatto, pur non rilevato dalle parti, sia stato considerato d'ufficio dal giudice. L'accertamento, in concreto, di un errore di fatto che legittimi l'impugnazione per revocazione investe un'indagine riservata ai giudici di merito, onde il relativo apprezzamento e insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici o da errori di diritto. (V 2841/60, 2199/60, 1734/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)