Sez. 2, Sentenza n. 6737 del 05/08/1987 (Rv. 454948 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ERRORE DI GIUDIZIO DENUNCIABILE CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ERRORE DI GIUDIZIO DENUNCIABILE CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
L'errore di fatto, perché assurga a motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà, cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli Atti o dai documenti di causa, oppure l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato attraverso tali Atti o documenti. Siffatta ipotesi, pertanto, non si configura nell'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, ricorrendo, semmai, in tal caso un errore di giudizio denunciabile con ricorso per Cassazione. (V 5463/82, mass n 423231; (V 3388/82, mass n 421364; (V 1645/77, mass n 385354; (V 3165/74, mass n 371654; (V 1902/73, mass n 364954; (V 1967/71, mass n 352555; (V 1688/62, mass n 252679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)