Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 21/04/1983 (Rv. 427639 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA E GENETICA - MORTE DEL PRESUNTO PADRE - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA E GENETICA - MORTE DEL PRESUNTO PADRE - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la morte del presunto padre rende impossibile ricorrere alle prove ematologiche e genetiche per l'affermazione in positivo del rapporto di filiazione, attesa la necessità di una serie di indagini, non soltanto ematologiche, svolte in un certo numero, in combinazione tra loro e con valore rispettivamente ponderato. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice del merito che, nella predetta circostanza, non aveva dato luogo alla prova tecnica, in quanto l'esame del gruppo sanguigno, conosciuto per altre finalità cliniche, avrebbe dovuto da solo contrastare l'abbondante materiale istruttorio raccolto a favore della conclusione affermativa sulla esistenza del rapporto di filiazione naturale). (V 3517/82, mass n 421496).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)