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Sez. 1, Sentenza n. 3517 del 10/06/1982 (Rv. 421496 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - MANCANZA DELLA MADRE - CONSEGUENZE IN ORDINE AI RISULTATI DELLA PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE DI DETTA PROVA - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421496-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - MANCANZA DELLA MADRE - CONSEGUENZE IN ORDINE AI RISULTATI DELLA PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE DI DETTA PROVA - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la Mancanza della madre, se non rende di per sè superflua la prova ematologica, atteso che questa, alla stregua delle attuali cognizioni scientifiche, può ugualmente fornire dati, positivi o negativi, su detta paternità, non consente di raggiungere risultati caratterizzati da relativa certezza, o comunque elevato grado di probabilità. Detta circostanza, pertanto, può essere valutata dal giudice del merito al fine di non ammettere quella prova, alla stregua degli altri elementi acquisiti. (V 6400/80, mass n 410147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)