Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 20/10/1969 Ud. (dep. 28/02/1970) Rv. 114111 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI O SCRITTURE - NATURA DEL REATO - INCARICO DATO DALL'IMPRENDITORE A TERZI RELATIVAMENTE ALLA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI - MOTIVO DI SCUSABILITA - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI O SCRITTURE - NATURA DEL REATO - INCARICO DATO DALL'IMPRENDITORE A TERZI RELATIVAMENTE ALLA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI - MOTIVO DI SCUSABILITA - ESCLUSIONE.*
In tema di bancarotta semplice, l'imprenditore che abbia incaricato altri di tenere i prescritti libri di commercio, non puo invocare a propria discriminante, stante anche la natura colposa del reato, la incapacita o la pigrizia della persona a cui ha affidato detto incarico. Invero, l'Obbligo di tenere le scritture prescritte dalla legge ha carattere personale per l'imprenditore, il quale risponde dell'irregolare tenuta al riguardo se non abbia, comunque, esercitato la necessaria vigilanza a che la persona incaricata vi provvedesse adeguatamente. (Conf 111487, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)