Sez. 5, Sentenza n. 101 del 24/01/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111487 - 01
FALLIMENTO E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RESPONSABILITA PER COLPA DELL'IMPRENDITORE PER L'OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI DA PARTE DI UN DIPENDENTE.*
FALLIMENTO E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RESPONSABILITA PER COLPA DELL'IMPRENDITORE PER L'OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI DA PARTE DI UN DIPENDENTE.*
Ai sensi dell'art.2214 cod.civ. l'imprenditore che esercita un'attivita commerciale e obbligato personalmente come tale alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Per tale tenuta puo avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attivita da costoro esplicata nell'ambito dell'azienda di cui e titolare, sicche, in caso di fallimento, egli risponde di bancarotta semplice se le persone da lui incaricate non hanno tenuto o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge, essendo sufficiente la colpa della sussistenza del reato. (Conf.110748, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. , Legge 16/03/1942 num. 267, Cod. Civ. art. 2214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)