Sez. 2, Sentenza n. 5780 del 25/10/1988 (Rv. 460307 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - INDICAZIONE DI UN TERZO COME LEGITTIMATO PASSIVO - IDONEITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - INDICAZIONE DI UN TERZO COME LEGITTIMATO PASSIVO - IDONEITÀ.*
In tema di intervento su istanza di parte, il requisito della comunanza della causa al terzo previsto dall'art. 106 del cod. proc. civ., sussiste, ove l'istanza di chiamata provenga dall'attore, quando il rapporto da questi dedotto in causa, in relazione o per effetto delle difese ed eccezioni del convenuto, appaia soggettivamente ed oggettivamente connesso con quello facente capo al terzo che si intende chiamare in giudizio; pertanto, ove il convenuto eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, il giudice può senz'altro autorizzare l'attore a chiamare in causa il terzo, sia per economia di giudizi che per prevenire un eventuale conflitto di giudicati. (Conf 899/87, mass n 450562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)