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Sez. 2, Sentenza n. 899 del 30/01/1987 (Rv. 450562 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UN TERZO - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450562-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UN TERZO - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ.*

Ove il convenuto eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo il giudice, al fine di prevenire un conflitto di giudicati, che si determinerebbe per l'assoluzione eventuale del terzo in un successivo giudizio, può ordinare all'attore la chiamata in giudizio del terzo in modo che l'emananda sentenza faccia stato anche contro di lui. (V 5920/80, mass n 409714; (Conf 619/77, mass n 384177; (Conf 2340/72, mass n 359717).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)