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Sez. L, Sentenza n. 6725 del 18/03/2013 (Rv. 626069 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Nozione - Violazione di norme fondamentali o di comune prudenza - Configurabilità - Fattispecie in tema di uso del motoveicolo in luogo di mezzi pubblici e per un breve tragitto.
Stato
decisa il 2013-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626069-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Il "rischio elettivo", configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", assume, con riferimento all'infortunio in itinere, una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la scelta del lavoratore di utilizzare, in luogo dei mezzi pubblici, il proprio motoveicolo per coprire la distanza di due km tra la propria abitazione ed il posto di lavoro integrasse comportamento configurabile come "rischio elettivo").

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)