Sez. U, Sentenza n. 15540 del 27/07/2016 (Rv. 640793 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Esonero dal servizio per giustificato motivo oggettivo - Art. 26 del regolamento, allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Ambito di applicazione - Altre ipotesi di licenziamento per motivi oggettivi - Normativa generale di cui alla l. n. 604 del 1966 - Applicabilità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'esonero dal servizio connesso a cessione di linee, a mutamento nei sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione o soppressione di servizi è disciplinato dall'art. 26 del regolamento, allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sicché è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente concedente e deve essere impossibile una utile ricollocazione del lavoratore, eventualmente anche in mansioni inferiori, mentre nelle ipotesi di esonero per motivi oggettivi diverse da quelle regolate dall'art. 26 cit., opera la normativa generale di cui all'art. 3, seconda parte, della l. n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)