Sez. 3, Sentenza n. 2457 del 28/06/1976 (Rv. 381246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PRETESO RESPONSABILE - IMPUGNAZIONE DI UNA PARTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL TERZO CHIAMATO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PRETESO RESPONSABILE - IMPUGNAZIONE DI UNA PARTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL TERZO CHIAMATO - AMMISSIBILITA.*
Sebbene nel giudizio di responsabilita per danni da circolazione di autoveicoli non sia contraddittore necessario il terzo, a cui il convenuto attribuisca l'esclusiva responsabilita del sinistro, tuttavia, una volta che egli sia stato chiamato in causa, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, inteso ad evitare un conflitto pratico di giudicati. In tal caso, l'impugnazione della sentenza ad opera di una delle parti principali concerne l'intera controversia, anche nei confronti del terzo, e questi puo proporre impugnazione incidentale tardiva ex art 344 cod proc civ. (V 3265/73, mass n 367115; (V 3200/73, mass n 367024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)