Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 27/11/1973 (Rv. 367115 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - INCIDENTALI AUTONOME - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - INCIDENTALI AUTONOME - DIFFERENZE.*
Le impugnazioni incidentali autonome, che devono essere proposte nei termini ordinari, riguardano essenzialmente rapporti autonomi, ancorche connessi e distinti rispetto a quello rimesso in discussione dall'impugnazione principale. Le impugnazioni incidentali tardive, per le quali vale la disciplina dettata dall'art 334 cod proc civ, riguardano rapporti che danno luogo a litisconsorzio necessario per il carattere di inscindibilita o interdipendenza delle contrapposte pretese dedotte in giudizio. (Conf 3171/69, mass n 343148).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)