Sez. 5, Sentenza n. 2534 del 22/02/2002 (Rv. 552424 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG - Inapplicabilità del beneficio alle cliniche ed alle case di cura, ai sensi della legge n. 707 del 1978 - Estensione agli istituti di riabilitazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esclusione delle cliniche e delle case di cura dai benefici accordati - in materia di ILOR e di IRPEG - dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sugli interventi nel Mezzogiorno (poi ampliati dall'art. 14 della legge n. 64 del 1986), prevista, in via di interpretazione autentica, dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1978, n. 707, non è estensibile agli istituti di riabilitazione, poiché la norma, per il carattere eccezionale che le è proprio, è di stretta interpretazione e non consente, pertanto, di equiparare i centri di riabilitazione alle cliniche ed alle case di cura, le quali forniscono servizi rientranti nella funzione di diagnosi e cura, autonomamente considerata dalla legge n. 833 del 1978 - istitutiva del servizio sanitario nazionale - rispetto a quella di riabilitazione.
Riferimenti normativi: Legge 31/10/1978 num. 707, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)