Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 01/03/2006 (Rv. 587548 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'IRPEG ex art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a centro fisioterapico.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dall'IRPEG ex art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta sia alle imprese produttrici di beni sia a quelle erogatrici di servizi, perché l'art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ. comprende nell'attività industriale tanto la produzione di beni quanto l'erogazione di servizi (fattispecie relativa ad un centro fisioterapico).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)