Sez. 2, Sentenza n. 4986 del 15/11/1977 (Rv. 388605 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA (ATRIO, ANDRONE) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PORTONE D'INGRESSO DESTINATO AL SERVIZIO DI DUE CORPI DI FABBRICA APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI MA COSTITUENTI UN'UNICA ENTITA IMMOBILIARE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA (ATRIO, ANDRONE) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PORTONE D'INGRESSO DESTINATO AL SERVIZIO DI DUE CORPI DI FABBRICA APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI MA COSTITUENTI UN'UNICA ENTITA IMMOBILIARE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
Ai sensi dell'art 1117 cod civ, il portone d'ingresso, che sia strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di due corpi di fabbrica, appartenenti a proprietari diversi, ma costituenti un'unica entita immobiliare, deve presumersi oggetto di comunione dei predetti proprietari, ancorche costruito da uno solo di essi, se il contrario non risulti dal titolo. La disciplina del condominio degli edifici, infatti, trova applicazione anche con riguardo ai fabbricati che si sviluppino con una pluralita di proprieta individuali in senso verticale, anziche orizzontale. (V 1737/68, mass n 333606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)