diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3760 del 13/02/2017 (Rv. 642839 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione agraria – “Denuntiatio” – Trasmissione di contratto preliminare – Superfluità – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642839-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, deve ritenersi superflua la trasmissione, al prelazionario, del contratto preliminare di compravendita del terreno, ove risulti che il coltivatore diretto abbia già avuto precedente conoscenza, in qualsiasi modo e per iniziativa del proprietario-venditore, della proposta di vendita e delle relative condizioni, dovendosi in tal caso ritenere realizzata la finalità della legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)