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Sez. 3, Sentenza n. 1192 del 19/01/2007 (Rv. 598204 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto di prelazione agraria - Rinunzia - Presupposti - Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione - Forma - Finalità - Mancanza - Rilevanza - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598204-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, avendo facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi, l'avente diritto alla prelazione "ex" artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971 (nel caso, il confinante) non può validamente rinunciarvi se non in seguito (e in dipendenza) della rituale comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo (cosiddetto "denuntiatio"), comunicazione che, di tale diritto, determina l'insorgenza; peraltro, essendo al riguardo imposta una forma nell'esclusivo interesse del coltivatore, al fine di consentirgli di valutare la convenienza o meno di esercitare la prelazione, la relativa comunicazione, e a maggior ragione la trasmissione del preliminare, diventano inutili quando risulti in qualsiasi modo che per iniziativa del proprietario-venditore, il coltivatore ha avuto piena conoscenza della proposta di vendita, dovendo in tal caso ritenersi realizzata la finalità della legge (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto conseguito il risultato voluto dalla legge per avere l'avente titolo alla prelazione partecipato al rogito, a tale stregua conseguendo immediata e completa cognizione delle condizioni formulate per iscritto nell'atto di compravendita).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 14/08/1971 num. 871 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)