Sez. L, Sentenza n. 596 del 30/01/1990 (Rv. 465053 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER IL PERIODO DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ALLA REINTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERI PROBATORIO DELLE PARTI - OGGETTO - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER IL PERIODO DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ALLA REINTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERI PROBATORIO DELLE PARTI - OGGETTO - INCIDENZA.*
Nel caso in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento ed il lavoratore sia reintegrato nel posto di lavoro in ottemperanza del comando giudiziale, la quantificazione del danno da lui subito, e che il datore di lavoro è obbligato a risarcire, deve essere effettuata tenendosi conto, come normale parametro, della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato. Pertanto il danno relativo al periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione si identifica, per ciò che riguarda quello eccedente le cinque mensilità dovute ex lege, nella retribuzione non percepita, in ordine alla quale il lavoratore non deve, quindi, fornire prova alcuna, salvo che non alleghi di aver subito un danno maggiore, mentre il datore di lavoro può fornire la prova dell'aliunde perceptum da parte del lavoratore. (Conf 1592/88, mass n 457639; (Conf 8889/87, mass n 456237; (Conf 6618/86, mass n 448779; (Conf 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)