Sez. L, Sentenza n. 6618 del 11/11/1986 (Rv. 448779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO DEL RECESSO ALLA SENTENZA D'ANNULLAMENTO - LIQUIDAZIONE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PARTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO DEL RECESSO ALLA SENTENZA D'ANNULLAMENTO - LIQUIDAZIONE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PARTI.*
In tema di reintegrazione del lavoratore ex art. 18 stat. Lavoratori a seguito di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il lavoratore provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro dimostri l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore stesso in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 2761/85, mass n 440538).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)