Sez. U, Sentenza n. 1677 del 17/02/1988 (Rv. 457700 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITÀ DI MORA - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITÀ DI MORA - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di riscossione di imposte dirette, le contestazioni del contribuente avverso l'avviso di mora, che siano circoscritte al diritto dell'esattore di pretendere l'indennità di mora, e che insorgano prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale, esulano dalle Disposizioni degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 cod. proc. civ. e facoltà di ricorrere all'intendente di finanza per la sospensione dell'esecuzione (le quali operano a partire dal promuovimento dell'esecuzione stessa), ed esulano altresì dalle Disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla devoluzione alle commissioni tributarie dei ricorsi inerenti al rapporto con l'ufficio impositore, e, pertanto, in applicazione dei principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, sono deducibili davanti al giudice ordinario con Azione di accertamento negativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)