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Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 20/12/2002 (Rv. 559323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di azione qualificata dal giudice come di accertamento negativo della pretesa alla riscossione di entrate non tributarie secondo la procedura esattoriale.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice del provvedimento stesso. Pertanto, la sentenza che, in esito ad un giudizio svoltosi con il rito ordinario, abbia qualificato la domanda proposta, non già come opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì come azione di accertamento negativo della pretesa dell'Ente (nella specie: l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) alla riscossione di entrate tributarie secondo la procedura esattoriale, è impugnabile esclusivamente con l'appello, ed il ricorso per cassazione proposto contro di essa deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/12/1928 num. 3233 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)