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Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253929 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002 - Esclusione della punibilità - Cause.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253929-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 61 del 2002 la punibilità è esclusa se la condotta incriminata non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero, in via alternativa, non determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento, ferma restando ai fini della configurabilità del reato l'irrilevanza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscano in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quella corretta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)