diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26343 del 15/06/2006 Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 235322 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 - Successione modificativa senza abolizione - Sussistenza - Giudice della esecuzione - Poteri.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235322-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, quando a seguito della nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, sia avanzata al giudice della esecuzione istanza di revoca della sentenza per "abolitio criminis" in relazione alla dedotta insussistenza del requisito delle soglie di punibilità, il giudice, nelle fattispecie nelle quali le soglie percentualistiche risultano improponibili per la impossibilità del raffronto di dati rilevanti con un risultato di esercizio (ad es. voci rendicontate in seno ai "conti di ordine", informazioni afferenti la situazione finanziaria, relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto un unico dato), deve attenersi soltanto al criterio della "alterazione sensibile".(In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento in questione è dovuto anche quando nel capo di imputazione sia riportata soltanto la cifra oggetto della condotta falsificatrice senza l'accenno formale alla "sensibilità" del mendacio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)