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Sez. 3, Sentenza n. 22401 del 27/10/2011 (Rv. 619665 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Credito del Comune per le somme relative a sanzioni amministrative riscosse o da riscuotere in base alla legge n. 689 del 1981 - Configurabilità - Esclusione - Posizione giuridicamente protetta del Comune rispetto alle attività demandate al Prefetto nel procedimento di cui alla citata legge - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Tutela aquiliana della pretesa del Comune, nei confronti del Ministero dell'interno, per la perdita degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619665-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il Comune non vanta un diritto di credito avente ad oggetto le somme riscosse o da riscuotere all'esito del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, né una posizione differenziata, giuridicamente protetta rispetto alle attività demandate al Prefetto nel corso del procedimento stesso. Ne consegue che non è tutelabile in via aquiliana la pretesa del Comune di essere risarcito dal Ministero dell'interno per la perdita degli introiti pecuniari derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie; perdite che l'ente stesso ritiene attribuibili a colpose omissioni o ritardi nell'adempimento dei compiti affidati al Prefetto nel corso del menzionato procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)