Sez. L, Sentenza n. 1143 del 27/01/2001 (Rv. 543490 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Tutela aquiliana dei diritti di credito - Lesione totale o parziale della pretesa creditoria - Presupposto indefettibile - Conseguenze in materia dei crediti relativi ai compensi dei medici operanti in regime di convenzione con gli enti erogatori di assistenza sanitaria prima della istituzione del servizio sanitario nazionale.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
La tutela aquiliana dei diritti di credito ha come indefettibile presupposto l'intervenuta lesione - totale o parziale - della pretesa creditoria. Ne consegue che con riguardo ai crediti dei medici ambulatoriali operanti nella regione Lazio in regime di convenzione con gli enti già erogatori di assistenza sanitaria prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (disciolti ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978) per i compensi relativi all'attività svolta prima dell'1 gennaio 1980 - crediti che la legislazione regionale ha posto a carico dei Comuni- l'eventuale ritardo delle Unità sanitarie locali nel prescritto invio ai Comuni della documentazione contabile necessaria per la quantificazione delle spettanze dei sanitari non può dare luogo alla suddetta tutela, non incidendo il comportamento illecito in argomento sulla posizione creditoria dei medici, ma pregiudicando soltanto la posizione dei Comuni in riferimento alla esposizione al pagamento degli accessori dei crediti dovuti in conseguenza del ritardo nell'adempimento (pregiudizio, questo, interno al rapporto obbligatorio tra i Comuni e le Unità sanitarie locali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)