Sez. 5, Sentenza n. 15265 del 23/03/2005 Ud. (dep. 22/04/2005) Rv. 232142 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO | Frode successiva alla sottrazione - Aggravante - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO
È configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. allorché l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilità della cosa sottratta e, pertanto, espressione di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto e tale da giustificare una più severa risposta sanzionatoria. (Nella specie, l'aggravante è stata ritenuta sussistente in un caso, in cui il mezzo fraudolento era consistito nell'uso di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l'abito per occultare immediatamente la merce sottratta in un supermercato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)