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Sez. 2 - , Sentenza n. 43912 del 04/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 277713 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO | Frode successiva alla sottrazione – Rilevanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277713-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO

In tema di furto, è configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva. (Nella specie, l'aggravante è stata ritenuta sussistente nel caso di apposizione di targhe di altro veicolo, al fine di non essere individuati, ad una vettura alla quale era stato effettuato un rifornimento di carburante senza pagare il dovuto corrispettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)